Titolo II

Art. 12

Indipendenza del gestore di trasporto

In vigore dal 29 giu 2011
1. Fatte salve le decisioni dell'Organo di sorveglianza di cui all', il Gestore deve disporre: a) di poteri decisionali effettivi e indipendenti dall'impresa verticalmente integrata per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo del sistema di trasporto del gas naturale; b) della capacità di raccogliere fondi sul mercato dei capitali, in particolare mediante operazioni di assunzione di prestiti o di aumento di capitale. 2. Il Gestore opera in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere l'attività di trasporto in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico. 3. Le filiali dell'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non possono detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel Gestore. Quest'ultimo non può detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura di gas naturale, nè ricevere dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata o dall'impresa verticalmente integrata. 4. Lo Statuto, l'organizzazione, il funzionamento e la struttura di gestione del Gestore assicurano la sua effettiva indipendenza. L'impresa verticalmente integrata non deve determinare, direttamente o indirettamente, il comportamento concorrenziale del Gestore per quanto riguarda la gestione ordinaria compresa la gestione della rete di trasporto del gas naturale o le attività necessarie per l'elaborazione del piano decennale di sviluppo della medesima rete. 5. Nell'espletamento dei suoi compiti il Gestore non deve operare discriminazioni tra persone o entità diverse nè limitare, distorcere o impedire la concorrenza nella produzione o nella fornitura di gas naturale. 6. Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il Gestore, compresi i prestiti concessi da quest'ultimo dall'impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni di mercato. Il Gestore tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e su richiesta li mette a disposizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Organo di sorveglianza. 7. Il Gestore sottopone all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l'impresa verticalmente integrata. 8. Il Gestore informa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle risorse finanziarie, di cui all' , comma 1, lettera d), disponibili per progetti d'investimento futuri o per la sostituzione di beni esistenti. 9. L'impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al Gestore di ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo o ne pregiudichi l'operato al riguardo e non impone al Gestore l'obbligo di richiedere autorizzazioni relative allo svolgimento dei propri compiti. 10. Un'impresa certificata conforme ai requisiti del presente articolo dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas è approvata e designata dal Ministero dello sviluppo economico come gestore del sistema di trasporto. A tal fine si applica la procedura di certificazione di cui all' della direttiva 2009/73/CE e di cui all' del regolamento (CE) n. 715/2009 o di cui all' direttiva 2009/73/CE.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-12

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Art. 12 Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. — Indipendenza del gestore di trasporto | Portale Normativo