Titolo II
Art. 25
Separazione della contabilità
In vigore dal 15 ago 2026
1. Fermo restando quanto stabilito dall' del decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese del gas naturale sono tenute alla separazione contabile tra le attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto, in base ai criteri stabiliti dall'autorità per l'energia elettrica e il gas, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 75 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-25