Titolo II
Art. 25
25 / 56Separazione della contabilità
In vigore dal 29 giu 2011
1. Fermo restando quanto stabilito dall' del decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese del gas naturale sono tenute alla separazione contabile tra le attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto, in base ai criteri stabiliti dall'autorità per l'energia elettrica e il gas, conformemente alle disposizioni di cui all' della direttiva 2009/73/CE.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-25