Titolo II
Art. 29
Gasdotti di coltivazione
In vigore dal 29 giu 2011
1. All', comma 4, del decreto legislativo n.164 del 2000 è aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di controversie transfrontaliere con gli altri Stati membri si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo all'Italia e a più di uno Stato membro, le competenti autorità italiane si consultano con le competenti autorità degli altri Stati membri interessati al fine di garantire che le disposizioni della direttiva 2009/73/Ce siano correttamente applicate".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-29