Titolo II

Art. 26

Trasparenza della contabilità

In vigore dal 15 ago 2026
1. Le imprese di gas naturale consentono alle autorità competenti di accedere alla loro contabilità conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 74 e 75 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, mantenendo comunque la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. La divulgazione di tali informazioni è consentita solo qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-26

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo