Titolo II
Art. 31
Definizione di Rete nazionale dei gasdotti e di Rete di trasporto regionale
In vigore dal 29 giu 2011
1. All' del decreto legislativo n. 164 del 2000 dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
" 1-bis. Possono essere classificati come reti facenti parte della Rete di Trasporto regionale, le reti o i gasdotti di nuova realizzazione o quelli esistenti che soddisfano i requisiti stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
1-ter. I clienti finali diversi dai clienti civili hanno diritto di richiedere l'allacciamento diretto a una rete di trasporto regionale nei casi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.".
2. Alla rubrica dell' del decreto legislativo n. 164 del 2000 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di rete di trasporto regionale".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-31