Titolo II
Art. 32
Misure a favore della liquidità del mercato
In vigore dal 18 ago 2015
1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas... provvede alla disciplina del bilanciamento di merito economico secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, con tariffe del servizio di bilanciamento determinate in modo corrispondente ai costi del servizio.
2. Il Gestore dei mercati energetici di cui all' del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assume la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale. A tale fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni regolatorie atte a garantire al Gestore medesimo lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati, nonché quella di operare come utente presso il Punto di scambio virtuale (PSV), con relativa titolarità di un conto sul PSV e come utente del mercato del bilanciamento del gas naturale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-32