Titolo I
Art. 5
Obbligo di conservazione dei dati
In vigore dal 29 giu 2011
1. Le imprese di fornitura di gas naturale o di energia elettrica hanno l'obbligo di tenere a disposizione per la eventuale consultazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Commissione europea, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas naturale o di energia elettrica o riguardanti strumenti derivati sul gas naturale o sull'energia elettrica stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasporto, nonché con gestori di impianti di stoccaggio e di rigassificazione di gas naturale liquefatto.
2. I dati di cui al comma 1 comprendono le informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alla consegna e al pagamento, alla quantità, alla data e all'ora dell'esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas naturale o di energia elettrica e strumenti derivati non ancora estinti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-5