Titolo I

Art. 2

Nuova capacità di produzione ed efficienza energetica nel sistema elettrico

In vigore dal 29 giu 2011
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuata una procedura trasparente e non discriminatoria per la realizzazione di nuova capacità di produzione elettrica ovvero per l'introduzione di misure di efficienza energetica o gestione della domanda di elettricità, da avviare, anche sulla base degli esiti dello scenario di cui all', comma 2, nel caso in cui gli impianti di generazione in costruzione o le altre misure adottate non si dimostrino sufficienti a garantire la sicurezza del sistema elettrico, anche con riferimento a specifiche zone di mercato. 2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-2

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Art. 2 Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. — Nuova capacità di produzione ed efficienza energetica nel sistema elettrico | Portale Normativo