Titolo IV

Art. 46

Disposizioni in materia di rapporti istituzionali

In vigore dal 24 giu 2020
1. Nell'osservanza delle rispettive competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro e si prestano reciproca assistenza, anche al fine di assicurare la più efficace regolazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale in funzione della loro competitività e della tutela degli utenti. 2. I rapporti tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono informati al principio della leale cooperazione e si svolgono, in particolare, mediante istruttorie congiunte, segnalazioni e scambi di informazioni. Nello svolgimento di tali rapporti di reciproca collaborazione, non è opponibile il segreto d'ufficio. 3. Al fine dello svolgimento efficace e coordinato delle attività e delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato stipulano tra loro appositi protocolli d'intesa. 4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas coopera con l'ACER, con le autorità di regolazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di promuovere mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali, sicuri e ecologicamente sostenibili, nonché l'efficace apertura dei mercati per tutti i clienti e i fornitori, e garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti energetiche. 5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas coopera con le autorità di regolazione e le Amministrazioni competenti degli altri Stati membri, nonché con l'ACER in ordine alle questioni transfrontaliere. 6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas coopera con le autorità di regolazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, in particolare al fine di: a) promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale delle reti, promuovere le borse dell'energia elettrica e del gas naturale e l'assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché consentire un adeguato livello minimo di capacità di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, senza discriminazioni tra le imprese fornitrici nei diversi Stati membri; b) coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete per i gestori dei sistemi di trasporto interessati e gli altri operatori di mercato; c) coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione delle congestioni. 7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove la stipula di accordi di collaborazione con le altre autorità nazionali di regolamentazione, al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare. 7-bis L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente può consultare le pertinenti autorità dei paesi terzi e cooperare con esse relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, la coerente applicazione della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, nel territorio e nelle acque territoriali italiane.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-46

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Art. 46 Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. — Disposizioni in materia di rapporti istituzionali | Portale Normativo