Titolo IV

Art. 46 bis

Accordi tecnici relativi all'esercizio degli interconnettori

In vigore dal 24 giu 2020
1. I gestori dei sistemi di trasporto o altri operatori economici possono mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle linee di trasporto tra l'Italia e un paese terzo, purchè compatibili con il diritto dell'Unione europea e con le pertinenti decisioni delle autorità nazionali di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ed alle altre autorità di regolazione interessate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-46-bis

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Art. 46 bis Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. — Accordi tecnici relativi all'esercizio degli interconnettori | Portale Normativo