Titolo III

Art. 38 ter

Accordi di connessione flessibili

In vigore dal 24 gen 2026
(Accordi di connessione flessibili). 1. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori dei sistemi di distribuzione garantiscono la possibilità di stabilire accordi di connessione flessibile nelle zone in cui la capacità di rete disponibile per nuove connessioni è limitata o nulla, secondo modalità disciplinate dall'ARERA. L'utente del sistema che si connette attraverso una connessione flessibile alla rete può essere obbligato a installare un sistema di controllo della potenza certificato da un certificatore autorizzato. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'ARERA adegua la disciplina regolatoria vigente in modo tale che: a) le connessioni flessibili non ritardino i rafforzamenti della rete nelle zone individuate; b) a seguito degli sviluppi della rete, la conversione da accordi di connessione flessibile ad accordi di connessione stabili sia garantita sulla base di criteri predefiniti; c) per le zone in cui lo sviluppo della rete non sia la soluzione più efficiente, siano consentiti accordi di connessione flessibile come soluzione permanente, anche per lo stoccaggio di energia; d) gli accordi specifichino almeno i seguenti elementi: 1) l'immissione e il prelievo continui massimi di energia elettrica nella rete e dalla rete, nonché la capacità aggiuntiva di immissione e di prelievo flessibili che può essere connessa e differenziata per blocchi temporali durante l'anno; 2) gli oneri di rete applicabili alla capacità di immissione e di prelievo continua e alla capacità di immissione e di prelievo flessibile; 3) la durata dell'accordo di connessione flessibile e la data prevista per la concessione della connessione all'intera capacità continua richiesta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-38-ter

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Art. 38 ter Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. — Accordi di connessione flessibili | Portale Normativo