Titolo III
Art. 38 ter
44 / 56Accordi di connessione flessibili
In vigore dal 24 gen 2026
(Accordi di connessione flessibili).
1. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori dei sistemi di distribuzione garantiscono la possibilità di stabilire accordi di connessione flessibile nelle zone in cui la capacità di rete disponibile per nuove connessioni è limitata o nulla, secondo modalità disciplinate dall'ARERA. L'utente del sistema che si connette attraverso una connessione flessibile alla rete può essere obbligato a installare un sistema di controllo della potenza certificato da un certificatore autorizzato.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ARERA adegua la disciplina regolatoria vigente in modo tale che:
a) le connessioni flessibili non ritardino i rafforzamenti della rete nelle zone individuate;
b) a seguito degli sviluppi della rete, la conversione da accordi di connessione flessibile ad accordi di connessione stabili sia garantita sulla base di criteri predefiniti;
c) per le zone in cui lo sviluppo della rete non sia la soluzione più efficiente, siano consentiti accordi di connessione flessibile come soluzione permanente, anche per lo stoccaggio di energia;
d) gli accordi specifichino almeno i seguenti elementi:
1) l'immissione e il prelievo continui massimi di energia elettrica nella rete e dalla rete, nonché la capacità aggiuntiva di immissione e di prelievo flessibili che può essere connessa e differenziata per blocchi temporali durante l'anno;
2) gli oneri di rete applicabili alla capacità di immissione e di prelievo continua e alla capacità di immissione e di prelievo flessibile;
3) la durata dell'accordo di connessione flessibile e la data prevista per la concessione della connessione all'intera capacità continua richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-38-ter