Titolo II

Art. 8 bis

Predisposizione del Piano di preparazione ai rischi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2019/941

In vigore dal 26 dic 2021
1. Il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema elettrico nazionale di cui al regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, di seguito denominato «Regolamento», e definisce, previa consultazione pubblica, il Piano di preparazione ai rischi, tenuto conto delle disposizioni degli del regolamento, avvalendosi del Gestore della rete di trasmissione nazionale. 2. Il Piano di preparazione ai rischi dispone le misure nazionali o regionali, programmate o adottate in via di prevenzione, preparazione o attenuazione delle crisi dell'energia elettrica individuate a norma degli del regolamento, e contiene almeno quanto previsto dall' del regolamento, specificando tra l'altro, ai sensi del paragrafo 3 dell' del regolamento medesimo, i compiti operativi riguardanti la pianificazione della preparazione ai rischi e la loro gestione, da delegare al Gestore della rete di trasmissione nazionale. 3. Il Ministro della transizione ecologica adotta il Piano di preparazione ai rischi entro il 5 gennaio 2022, aggiornandolo ogni quattro anni, salvo che le circostanze richiedano aggiornamenti più frequenti. Il Piano adottato è pubblicato sul sito web del Ministero della transizione ecologica, garantendo nel contempo la riservatezza delle informazioni sensibili, in particolare quelle sulle misure di prevenzione e attenuazione delle conseguenze di attacchi dolosi, nel rispetto di quanto previsto dall' del regolamento. 4. Il Ministero della transizione ecologica trasmette alla Commissione europea una relazione annuale contenente il monitoraggio del piano di attuazione delle misure per lo sviluppo del mercato elettrico, ai sensi dell', comma 3, del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019. 5. Il parametro di adeguatezza del sistema elettrico nazionale è individuato, ai sensi dell' del regolamento (UE) 2019/943, con decreto non regolamentare del Ministro della transizione ecologica, su proposta dell'ARERA.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-8-bis

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Art. 8 bis Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. — Predisposizione del Piano di preparazione ai rischi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2019/941 | Portale Normativo