Titolo V

Art. 49

Disposizioni di carattere finanziario

In vigore dal 29 giu 2011
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate, ivi compresa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-49

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Art. 49 Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. — Disposizioni di carattere finanziario | Portale Normativo