Titolo V

Art. 48

Obblighi di comunicazione

In vigore dal 29 giu 2011
1. Ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dello Sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ciascuno per la parte di propria competenza, effettuano le comunicazioni di cui all', comma 15, della direttiva 2009/72/CE e dell', comma 11 della direttiva 2009/73/CE.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-48

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Art. 48 Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. — Obblighi di comunicazione | Portale Normativo