Art. 48 · Obblighi di comunicazione
Titolo V

Art. 48

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Obblighi di comunicazione

In vigore dal 29 giu 2011
1. Ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dello Sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ciascuno per la parte di propria competenza, effettuano le comunicazioni di cui all', comma 15, della direttiva 2009/72/CE e dell', comma 11 della direttiva 2009/73/CE.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-48