Art. 49 · Disposizioni di carattere finanziario
Titolo V

Art. 49

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Disposizioni di carattere finanziario

In vigore dal 29 giu 2011
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate, ivi compresa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-49