Titolo III

Art. 38 bis

Sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi di distribuzione e del sistema di trasmissione

In vigore dal 26 dic 2021
1. Il Gestore del sistema di trasmissione nazionale e il Gestore del sistema di distribuzione, nell'ambito di quanto previsto dai rispettivi piani di sviluppo della rete, possono proporre di sviluppare e gestire impianti di stoccaggio dell'energia, solo se questi sono componenti di rete pienamente integrati per i quali l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha concesso la sua approvazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-38-bis

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Art. 38 bis Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. — Sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi di distribuzione e del sistema di trasmissione | Portale Normativo