Titolo III
Art. 38 bis
43 / 56Sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi di distribuzione e del sistema di trasmissione
In vigore dal 26 dic 2021
1. Il Gestore del sistema di trasmissione nazionale e il Gestore del sistema di distribuzione, nell'ambito di quanto previsto dai rispettivi piani di sviluppo della rete, possono proporre di sviluppare e gestire impianti di stoccaggio dell'energia, solo se questi sono componenti di rete pienamente integrati per i quali l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha concesso la sua approvazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-38-bis