Art. 46 bis · Accordi tecnici relativi all'esercizio degli interconnettori
Titolo IV

Art. 46 bis

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Accordi tecnici relativi all'esercizio degli interconnettori

In vigore dal 24 giu 2020
1. I gestori dei sistemi di trasporto o altri operatori economici possono mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle linee di trasporto tra l'Italia e un paese terzo, purchè compatibili con il diritto dell'Unione europea e con le pertinenti decisioni delle autorità nazionali di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ed alle altre autorità di regolazione interessate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-46-bis