Titolo IV
Art. 42
Obiettivi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
In vigore dal 15 ago 2026
1. Nel quadro dei compiti e delle funzioni attribuiti dalla vigente normativa, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta tutte le misure ragionevoli e idonee al perseguimento delle seguenti finalità, che integrano quelle previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in stretta consultazione con le altre autorità nazionali competenti, inclusa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, se del caso, le pertinenti autorità degli Stati membri limitrofi e dei paesi limitrofi, fatte salve le rispettive competenze:
a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia - ACER, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea, mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale, dei gas rinnovabili, dei gas a basse emissioni di carbonio e dell'idrogeno concorrenziali, flessibili, sicuri e ecologicamente sostenibili nell'Unione europea, nonché l'efficace apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori dell'Unione europea, oltre a garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti del gas naturale e dell'idrogeno e far avanzare l'integrazione del sistema energetico, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine e contribuendo in tal modo all'applicazione coerente, efficiente ed efficace del diritto dell'Unione europea al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione europea in materia di clima ed energia;
a-bis) sviluppare mercati regionali transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno dell'Unione europea, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla precedente lettera a);
a-ter) eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica, gas naturale e idrogeno tra gli Stati membri, gas naturale e idrogeno e sviluppare adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere, per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali, nonché al fine di agevolare la circolazione dell'energia elettrica all'interno dell'Unione europea;
b) assicurare condizioni regolatorie appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti dell'elettricità e del gas, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine;
c) contribuire a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi e tenendo conto del principio "l'efficienza energetica al primo posto", lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in linea con agli obiettivi generali in materia di politica energetica e climatica, l'efficienza energetica nonché l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica e di gas da fonti rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasporto, di trasmissione e distribuzione, agevolandone il funzionamento in relazione ad altre reti energetiche dell'energia elettrica e del riscaldamento;
d) agevolare la connessione e l'accesso alla rete di nuove capacità di produzione e di generazione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire la connessione e l'accesso di nuovi operatori nei mercati e l'immissione dell'energia elettrica e del gas e idrogeno da fonti di rinnovabili;
d-bis) assicurare che ai gestori e agli utenti dei sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica, del gas e idrogeno da fonti rinnovabili siano offerti incentivi adeguati, a breve e a lungo termine, per migliorare l'efficienza, e soprattutto l'efficienza energetica, delle prestazioni dei sistemi, promuovendo l'integrazione dei mercati;
e) provvedere affinché i clienti beneficino del funzionamento efficiente del mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatoriin stretto coordinamento con le pertinenti autorità di tutela dei consumatori e in consultazione con i pertinenti organismi dei consumatori;
f) contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili anche in termini di condizioni economiche di fornitura di gas naturale loro applicate e alla compatibilità dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti.
f-bis) contribuire a definire, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e di massima salvaguardia dei clienti idonei, la copertura economica degli accordi di solidarietà previsti nel piano di emergenza in attuazione degli del regolamento (UE) 2017/1938, comprese le disposizioni che consentono il calcolo dell'equa compensazione di almeno tutti i costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarietà, come previsto dall', paragrafo 10, del medesimo regolamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-42