Titolo III

Art. 40

Interconnessioni di rete con Paesi non appartenenti all'Unione europea

In vigore dal 29 giu 2011
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili, laddove esistano progetti comuni definiti con Paesi non appartenenti all'Unione europea e in coerenza con questi, nel caso di nuove linee elettriche realizzate da Terna Spa per l'interconnessione con tali Paesi, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'assegnazione della capacità di trasmissione addizionale, in base a principi di efficienza, economicità e sicurezza del sistema elettrico nazionale, previo accordo con l'autorità del Paese interessato, tenuto conto di quanto previsto al comma 2. 2. La capacità di trasmissione di cui al comma 1 è conferita prioritariamente ai soggetti produttori di energia elettrica rinnovabile nel Paese non appartenente all'Unione europea, che garantiscono il rispetto delle condizioni di cui all' della direttiva 2009/28/CE, i quali si impegnano a stipulare, nell'ambito dei progetti comuni richiamati al medesimo comma 1, contratti di importazione di lunga durata, secondo criteri che tengono conto della durata dei contratti e in subordine dei volumi di energia elettrica oggetto dei medesimi contratti e finalizzata al consumo in Italia. L'eventuale quota di capacità residuale è assegnata, sulla base di procedure trasparenti e non discriminatorie, ai soggetti importatori o clienti finali o consorzi degli stessi che ne fanno richiesta. 3. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri sulla base dei quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina: a) le garanzie finanziarie relative alla richiesta di conferimento della nuova capacità da realizzare e le garanzie finanziarie relative alla sottoscrizione del contratto di trasporto; b) le penali a carico del gestore di trasmissione nazionale derivanti dai ritardi nella messa a disposizione della capacità di trasporto di nuova realizzazione, non dipendenti da cause di forza maggiore, nonché le penali in caso di risoluzione del contratto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-40

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Art. 40 Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. — Interconnessioni di rete con Paesi non appartenenti all'Unione europea | Portale Normativo