Titolo II

Art. 33 viciesquater

Separazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno

In vigore dal 15 ago 2026
-vicies quater (Separazione dei gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno). 1. A decorrere dal 5 agosto 2026, i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno sono separati conformemente alle norme per i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale di cui all'. 2. Ai fini del presente articolo nonché degli decies e 19, si intende per: a) «produzione o fornitura», anche la produzione e la fornitura di idrogeno; b) «trasporto», anche il trasporto di idrogeno. 3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, qualora le reti di trasporto dell'idrogeno appartengano a un'impresa verticalmente integrata, può essere designato un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente separato. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale separati conformemente all', possono agire in qualità di gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno indipendenti, purchè rispettino le prescrizioni dell'-vicies quinquies. 4. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, se una rete di trasporto dell'idrogeno appartiene a uno o più gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale certificati, ovvero se al 4 agosto 2024 una rete di trasporto dell'idrogeno appartiene a un'impresa verticalmente integrata attiva nella produzione o nella fornitura di idrogeno, può essere designato un soggetto sotto il controllo esclusivo del gestore del sistema di trasporto o il controllo congiunto di due o più gestori dei sistemi di trasporto, o sotto il controllo esclusivo dell'impresa verticalmente integrata attiva nella produzione o nella fornitura di idrogeno, come un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato separato conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti di cui al presente titolo. In deroga al primo periodo, qualora sia stata concessa una deroga ai sensi dell'-vicies quinquies, comma 2, e una rete di trasporto dell'idrogeno appartenga a uno o più gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale certificati e separati conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti di cui al presente titolo, può essere designato tale soggetto ovvero un soggetto sotto il controllo congiunto di due o più gestori dei sistemi di trasporto quale gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato separato conformemente alle norme relative ai gestori del trasporto di gas naturale indipendenti di cui al presente titolo. 5. L'impresa che comprenda un gestore del sistema di trasporto separato conformemente all' e un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno integrato può essere attiva nella produzione o nella fornitura di idrogeno, ma non nella produzione o nella fornitura di gas naturale o di energia elettrica. Qualora tale impresa operi nel settore della produzione o della fornitura di idrogeno, il gestore del sistema di trasporto del gas naturale si conforma ai requisiti di cui al presente titolo, e l'impresa e tutte le sue parti non prenotano nè utilizzano diritti di capacità per l'iniezione di idrogeno in un sistema di trasporto o di distribuzione del gas naturale gestito dall'impresa medesima. 6. Ai gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno si applicano le norme applicabili ai gestori dei sistemi di trasporto di cui all'-duodetricies.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-33-viciesquater

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