Titolo II

Art. 33 viciester

Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto, dei proprietari della rete di trasporto dell'idrogeno, dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale e dei gestori degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno

In vigore dal 15 ago 2026
-vicies ter (Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto, dei proprietari della rete di trasporto dell'idrogeno, dei gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale e dei gestori degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno). 1. I proprietari del sistema di trasporto e della rete di trasporto dell'idrogeno, qualora sia stato nominato un gestore del sistema indipendente o un gestore della rete di trasporto dell'idrogeno indipendente, nonché i gestori dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata, sono indipendenti, almeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio dell'idrogeno. 2. Al fine di garantire l'indipendenza del proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno di cui al comma 1, si applicano i seguenti criteri minimi: a) i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno non devono far parte di strutture dell'impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione e fornitura di gas naturale e di idrogeno; b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria della rete di trasporto dell'idrogeno e del gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno siano presi in considerazione al fine di consentire loro di agire in modo indipendente; c) il gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno è dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio di idrogeno; ciò non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento volti a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società controllante con riferimento alla redditività degli investimenti della società controllata ai sensi dell', comma 4-bis; ciò consente, in particolare, alla società controllante di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata; non è consentito alla società controllante madre impartire istruzioni relative alle attività di gestione ordinaria, nè in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente; d) il proprietario della rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno predispongono un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra anche gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'ARERA una relazione sulle misure adottate che viene pubblicata in forma adeguata a garantirne la conoscenza da parte dei soggetti interessati. 3. Ai fini della piena ed effettiva osservanza del comma 2 del presente articolo, il proprietario del sistema di trasporto o della rete di trasporto dell'idrogeno e il gestore dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno sono tenuti a conformarsi agli orientamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 90 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-33-viciester

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