Titolo II
Art. 33 quinquies
Obblighi di servizio pubblico
In vigore dal 15 ago 2026
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le imprese di idrogeno operano secondo i principi del presente decreto al fine di realizzare un mercato dell'idrogeno concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale. È vietata qualsiasi discriminazione tra tali imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.
2. A norma dell'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nell'interesse economico generale, alle imprese di idrogeno possono essere imposti obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, ivi inclusa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima.
In fase di attuazione, l'ARERA definisce tali obblighi in modo chiaro, trasparente, non discriminatorio e verificabile e garantisce alle imprese di idrogeno dell'Unione europea parità di accesso ai consumatori nazionali.
3. Eventuali compensazioni finanziarie o altre forme di compensazione per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, sono concesse dall'ARERA in modo trasparente e non discriminatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'ARERA comunica alla Commissione europea tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio pubblico, ivi comprese le misure relative alla tutela dei consumatori e dell'ambiente, nonché ai loro possibili effetti sulla concorrenza nazionale e internazionale, a prescindere dall'eventuale necessità di una deroga alla direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. Ogni due anni, l'ARERA comunica alla Commissione europea eventuali modifiche apportate a dette misure.
5. Nell'imporre obblighi di servizio pubblico a norma del comma 2, i soggetti interessati sono consultati nella fase iniziale in modo aperto, inclusivo e trasparente. Tutti i documenti ufficiali relativi alle consultazioni e i documenti utilizzati per l'elaborazione degli obblighi di servizio pubblico sono resi pubblici, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili e la protezione dei dati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-33-quinquies