Titolo II
Art. 33 sexies
Norme tecniche
In vigore dal 15 ago 2026
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri tecnici di sicurezza e sono elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscono i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema degli impianti di trasporto, distribuzione, linee di trasporto e stoccaggio dell'idrogeno. Tali norme tecniche garantiscono l'interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. Le norme tecniche sono notificate alla Commissione europea a norma dell' della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.
2. I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori delle reti dell'idrogeno sono tenuti a pubblicare le norme tecniche di cui al comma 1, in particolare con riferimento alle norme di connessione alla rete, comprendenti requisiti in materia di qualità e pressione dell'idrogeno sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-33-sexies