Titolo II

Art. 33 undecies

Rifiuto dell'accesso e della connessione

In vigore dal 15 ago 2026
1. I gestori delle reti dell'idrogeno operanti sul territorio nazionale possono rifiutare l'accesso o la connessione al sistema dell'idrogeno qualora non dispongano della capacità necessaria o della connessione. 2. Fatti salvi gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione europea e nazionali e i requisiti vigenti volti alla riduzione o all'abbandono del consumo di gas di origine fossile, i gestori delle reti dell'idrogeno che rifiutano l'accesso o la connessione al sistema dell'idrogeno per mancanza di capacità o di connessione provvedono a realizzare i necessari interventi di miglioramento, ove economicamente giustificabile o qualora un potenziale cliente sia disposto a sostenerne il costo. 3. Per il gas rinnovabile e il gas a basse emissioni di carbonio l'accesso al sistema può essere rifiutato solo fatti salvi gli del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. 4. Il rifiuto di accesso o connessione a norma dei commi 1 e 2 del presente articolo deve essere debitamente motivato e tempestivamente comunicato all'ARERA e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-33-undecies

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