Titolo II

Art. 33 duodecies

Poteri decisionali in materia di connessione di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio al sistema di trasporto

In vigore dal 15 ago 2026
1. Il gestore del sistema di trasporto instaura e rende pubbliche procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, in linea con le capacità individuate nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all'. Tali procedure sono soggette all'approvazione dell'ARERA. Per gli impianti di produzione di biometano si applica quanto disposto dall' del decreto legislativo 24 gennaio 2011, n. 28. 2. Il gestore del sistema di trasporto non può rifiutare le richieste di connessione economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili da parte di un nuovo impianto di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio, o di un impianto esistente ma non ancora connesso, salvo quanto previsto dall'-undecies.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-33-duodecies

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