Titolo II
Art. 33 quinquiesdecies
Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione e dei gestori della rete di distribuzione dell'idrogeno
In vigore dal 15 ago 2026
1. Il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione o alla distribuzione dell'idrogeno. La presente disposizione non comporta l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di distribuzione o della rete di distribuzione dell'idrogeno dall'impresa verticalmente integrata. I gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno hanno la facoltà di prendere in locazione o in leasing attivi della rete dell'idrogeno da altri proprietari di sistemi di distribuzione, gestori dei sistemi di distribuzione o gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno all'interno della stessa impresa. Tale locazione o leasing non comporta sussidi incrociati tra operatori diversi.
2. Il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno, qualora sia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione dell'idrogeno per quanto riguarda l'organizzazione e l'adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri minimi:
a) l'amministrazione del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno non fa parte di strutture societarie dell'impresa verticalmente integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle attività di produzione, trasporto e fornitura di idrogeno;
b) sono adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
c) il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti o dall'impresa verticalmente integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete; ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali; ciò non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, in una società controllata; ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata; non è consentito alla società madre dare istruzioni, nè per quanto riguarda le attività di gestione ordinaria, nè in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;
d) il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno predispone un programma di adempimenti contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, o il responsabile della conformità del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno presenta ogni anno all'ARERA una relazione sulle misure adottate e la rende pubblica. Il responsabile della conformità del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno e di ogni impresa collegata.
3. Qualora il gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, le rispettive attività sono controllate dall'ARERA affinché il gestore in questione non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo "fornitura" dell'impresa verticalmente integrata.
4. I commi 1, 2 e 3 non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione appartenenti a un'impresa di gas naturale integrata che rifornisce meno di 100.000 clienti allacciati. Qualora il gestore del sistema di distribuzione benefici di una deroga ai sensi del comma 1 alla data del 4 agosto 2024, non si applicano i commi 1, 2 e 3 anche al gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno facente parte della medesima impresa, a condizione che il numero combinato di clienti allacciati del gestore del sistema di distribuzione e del gestore della rete di distribuzione dell'idrogeno rimanga inferiore a 100.000.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-33-quinquiesdecies