Titolo II
Art. 33 sexiesdecies
Compiti dei gestori delle reti, dello stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno
In vigore dal 15 ago 2026
1. Il gestore della rete dell'idrogeno, dello stoccaggio di idrogeno o del terminale dell'idrogeno ha la responsabilità di:
a) gestire, mantenere e sviluppare, compresa la riconversione, a condizioni economiche accettabili, un'infrastruttura sicura e affidabile per il trasporto o lo stoccaggio di idrogeno, nel dovuto rispetto dell'ambiente, in stretta collaborazione con i gestori delle reti dell'idrogeno connesse e limitrofe, al fine di ottimizzare la co-ubicazione della produzione e dell'uso dell'idrogeno e sulla base del piano decennale di sviluppo della rete di cui all'; b) assicurare la capacità a lungo termine del sistema dell'idrogeno di soddisfare richieste ragionevoli individuate per il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno conformemente al piano decennale di sviluppo della rete di cui all';
c) garantire mezzi adeguati ad adempiere ai propri obblighi; d) fornire al gestore di altre reti o altri sistemi interconnessi con il proprio informazioni sufficienti, anche sulla qualità dell'idrogeno, per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso;
e) non operare discriminazioni tra gli utenti del sistema dell'idrogeno o le categorie di utenti dell'infrastruttura, nello specifico a favore di imprese ad essi collegate;
f) fornire agli utenti del sistema dell'idrogeno le informazioni necessarie a un efficiente accesso all'infrastruttura;
g) adottare tutte le misure ragionevoli disponibili per evitare e ridurre al minimo le emissioni di idrogeno delle proprie operazioni e sottoporre periodicamente a ispezione tutti i componenti pertinenti sotto la propria responsabilità al fine di rilevare e riparare eventuali perdite di idrogeno;
h) presentare all'ARERA una relazione periodica, secondo le modalità definite dalla stessa ARERA, sul rilevamento delle perdite di idrogeno e, ove opportuno, un programma di riparazione o sostituzione delle stesse, rendendo pubbliche, su base annuale, informazioni statistiche riguardanti il rilevamento e la riparazione delle perdite di idrogeno.
2. I gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno assicurano sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea dell'idrogeno, accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili, individuate nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all' e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti di gas.
Ricevuta la certificazione a norma dell'-vicies septies, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica affida a uno o a un numero limitato di gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno la responsabilità di assicurare la capacità transfrontaliera.
3. Ove opportuno per la gestione del sistema e per gli utenti finali, l'ARERA affida ai gestori delle reti dell'idrogeno la responsabilità di assicurare una gestione efficiente della qualità dell'idrogeno e una qualità stabile dell'idrogeno nelle loro reti, in conformità alle norme applicabili in materia di qualità dell'idrogeno.
4. I gestori delle reti dell'idrogeno sono responsabili del bilanciamento delle rispettive reti a decorrere dal 1° gennaio 2033 o da una data anteriore se così disposto dall'ARERA. Le regole di bilanciamento della rete dell'idrogeno adottate dai gestori delle reti dell'idrogeno, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-33-sexiesdecies