Titolo II

Art. 33 quaterdecies

Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione e dei gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno

In vigore dal 15 ago 2026
1. Le imprese che possiedono o sono responsabili delle reti di distribuzione dell'idrogeno designano, sulla base di una procedura trasparente, per un periodo di tempo di dieci anni, uno o più gestori delle reti di distribuzione dell'idrogeno e provvedono affinché tali gestori agiscano a norma degli decies e 33-sexiesdecies del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-33-quaterdecies

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