Titolo II
Art. 33 terdecies
Poteri decisionali in materia di connessione alla rete di trasporto dell'idrogeno
In vigore dal 15 ago 2026
1. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno stabilisce e rende pubbliche procedure e tariffe trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria degli impianti di stoccaggio di idrogeno, dei terminali dell'idrogeno e dei clienti industriali alla rete di trasporto dell'idrogeno. Tali procedure sono soggette all'approvazione dell'ARERA.
2. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno non può rifiutare la connessione di un nuovo impianto di stoccaggio di idrogeno, terminale dell'idrogeno o cliente industriale a causa di eventuali future limitazioni delle capacità di rete disponibili o di costi supplementari derivanti dalla necessità di aumentare la capacità. Il gestore della rete di trasporto dell'idrogeno assicura una capacità d'entrata e d'uscita sufficiente per la nuova connessione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-33-terdecies