Titolo II

Art. 33 octies

Accesso dei terzi alle reti di idrogeno

In vigore dal 15 ago 2026
1. L'accesso dei terzi alle reti dell'idrogeno è regolato e disciplinato mediante tariffe pubblicate dall'ARERA, applicate in modo oggettivo e non discriminatorio tra gli utenti della rete. 2. Le tariffe e le metodologie per l'accesso reti dell'idrogeno di cui al comma 1 sono approvate e pubblicate dall'ARERA prima della loro entrata in vigore secondo quanto previsto dall'-tricies quater del presente decreto. 3. I gestori delle reti dell'idrogeno, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni, anche in relazione al trasporto transfrontaliero dell'idrogeno nella rete, hanno il diritto di accesso alla rete di altri gestori.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-33-octies

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