Titolo II
Art. 33 septies
Accesso del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio al mercato
In vigore dal 15 ago 2026
1. È consentito l'accesso del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio al mercato e alle infrastrutture a prescindere dal fatto che gli impianti di produzione di tali gas siano connessi a reti di distribuzione o di trasporto, tenendo conto delle stime dell'evoluzione della produzione, della fornitura e del consumo di gas naturale in conformità all' del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-33-septies