Titolo II

Art. 33 quater

Prezzi di fornitura basati sul mercato

In vigore dal 15 ago 2026
1. I fornitori hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di idrogeno ai clienti. L'ARERA adotta i provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori e garantire prezzi ragionevoli per i clienti finali. 2. I fornitori garantiscono la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti civili vulnerabili con politiche sociali o mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi per la fornitura di idrogeno, in ogni caso nell'ambito degli strumenti di sostegno e delle risorse disponibili a legislazione vigente. 3. Ogni due anni, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, è riportato: a) lo stato di attuazione del presente articolo; b) la valutazione dell'opportunità e della proporzionalità degli interventi pubblici a norma del presente articolo; c) una valutazione dei progressi compiuti nella creazione di una concorrenza effettiva tra i fornitori e nella transizione verso prezzi basati sul mercato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-33-quater

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