Titolo II

Art. 33 septiesdecies

Reti dell'idrogeno esistenti

In vigore dal 15 ago 2026
1. L'ARERA può concedere una deroga alle disposizioni di cui agli decies, 33-vicies quater, 33-vicies quinquies, 33-vicies sexies e 33-vicies septies del presente decreto, nonché agli del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, in favore delle reti dell'idrogeno che alla data del 4 agosto 2024 appartenevano a un'impresa verticalmente integrata. 2. Le deroghe concesse a norma del comma 1 decadono al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: a) quando l'ARERA, su richiesta dell'impresa verticalmente integrata, decide di porre fine alla deroga; b) quando la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga viene collegata a un'altra rete dell'idrogeno; c) quando la rete dell'idrogeno che beneficia della deroga viene ampliata o se è aumentata la sua capacità di oltre il 5 per cento in termini di lunghezza o capacità rispetto a quella posseduta alla data del 4 agosto 2024; d) quando l'ARERA conclude, mediante decisione, che l'applicazione continuativa della deroga comporterebbe il rischio di ostacolare la concorrenza o di incidere negativamente sull'efficace realizzazione dell'infrastruttura dell'idrogeno o sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione europea. 3. Ogni sette anni a decorrere dalla data di concessione di una deroga a norma del comma 1, l'ARERA pubblica una valutazione dell'impatto della deroga sulla concorrenza, sull'infrastruttura dell'idrogeno e sullo sviluppo e sul funzionamento del mercato dell'idrogeno nazionale o nell'Unione europea. 4. L'ARERA può chiedere ai gestori delle reti dell'idrogeno esistenti di fornire loro tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei loro compiti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93#art-33-septiesdecies

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