Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo III›Sez. III
Art. 1363
Organo sovraordinato
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'organo sovraordinato di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è rappresentato dall'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento.
2. Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
3. È comunque in facoltà del militare presentare, secondo le modalità stabilite dal presente codice, istanze tendenti a ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1363