Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo III›Sez. II
Art. 1362
Consegna di rigore
In vigore dal 9 ott 2010
1. La consegna di rigore si applica per le infrazioni specificamente indicate nell' del regolamento.
2. Il proprio alloggio di cui all', comma 5 può essere sia quello privato sia quello di servizio.
3. Il comandante di corpo può far scontare, per particolari ragioni di disciplina, la consegna di rigore in apposito spazio nell'ambiente militare anche al personale provvisto di alloggio privato o di servizio.
4. Il superiore che ha inflitto la punizione può disporre che la consegna di rigore venga scontata con le stesse modalità previste per la consegna, se lo richiedono particolari motivi di servizio.
5. I locali destinati ai puniti di consegna di rigore hanno caratteristiche analoghe a quelle degli altri locali della caserma adibiti ad alloggio.
6. Il controllo dell'esecuzione della sanzione è affidato a superiori o pari grado del punito ed è esercitato secondo le disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato.
7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti:
a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell' c.p.m.p.;
b) fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale è stato instaurato un procedimento disciplinare.
8. Il provvedimento relativo alla punizione è subito comunicato verbalmente all'interessato e successivamente notificato mediante comunicazione scritta. Esso è trascritto nella documentazione personale.
9. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1362