Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo III›Sez. IV
Art. 1367
Presentazione dei militari puniti
In vigore dal 9 ott 2010
1. Tutti i militari, ultimata la punizione, sono presentati al superiore che l'ha inflitta, se non ne sono espressamente dispensati.
2. Il giorno e l'ora di presentazione sono stabiliti dalla predetta autorità.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1367