Libro QUARTOTitolo VIIICapo IIISez. III

Art. 1366

Ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il superiore, per il cui tramite va proposto il ricorso gerarchico, deve inoltrarlo sollecitamente senza pareri o commenti all'autorità gerarchica immediatamente superiore a quella che ha inflitto la sanzione di corpo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1366

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