Libro QUARTOTitolo VIIICapo IIISez. II

Art. 1361

Consegna

In vigore dal 9 feb 2013
1. Con la consegna sono punite: a) la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall' del regolamento; b) la recidiva nelle mancanze già sanzionate con il rimprovero; c) più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio. 2. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione è comunicato per iscritto all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale. 3. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato. 4. I militari di truppa coniugati, i graduati, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1361

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo