Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo III›Sez. II
Art. 1361
Consegna
In vigore dal 9 feb 2013
1. Con la consegna sono punite:
a) la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall' del regolamento;
b) la recidiva nelle mancanze già sanzionate con il rimprovero;
c) più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio.
2. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione è comunicato per iscritto all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale.
3. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.
4. I militari di truppa coniugati, i graduati, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1361