Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo III›Sez. II
Art. 1357
Sanzioni disciplinari di stato
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi;
b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi;
c) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;
d) la perdita del grado per rimozione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1357