Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo III›Sez. II
Art. 1358
Sanzioni disciplinari di corpo
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore.
2. Il richiamo è verbale.
3. Il rimprovero è scritto.
4. La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi.
5. La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare - in caserma o a bordo di navi - o nel proprio alloggio, secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.
6. La sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se non per i comportamenti specificamente previsti dall' del regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1358