Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo III›Sez. II
Art. 1360
Rimprovero
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il rimprovero è una dichiarazione di biasimo con cui sono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo.
2. Il rimprovero è inflitto dalle autorità di cui all'.
3. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione è comunicato per iscritto all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1360