Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo IV›Sez. III
Art. 1396
Autorità militari competenti
In vigore dal 9 ott 2010
1. La consegna di rigore può essere inflitta esclusivamente dal comandante del corpo o dell'ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio.
2. La consegna può essere inflitta dal comandante di corpo e dal comandante di reparto.
3. Il rimprovero può essere inflitto, oltre che dalle autorità militari di cui al comma 2, anche da:
a) l'ufficiale comandante di distaccamento;
b) il sottufficiale comandante di distaccamento, avente le attribuzioni di comandante di reparto.
4. Le punizioni agli ufficiali generali e ammiragli, ai colonnelli, ai capitani di vascello, ai comandanti di corpo e agli ufficiali che non dipendono da un comando di corpo sono inflitte dal superiore militare diretto o da altra autorità militare indicata di volta in volta da ciascuna Forza armata o Corpo armato.
5. I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o ente dipendono disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente. Ogni decisione in materia disciplinare è devoluta all'autorità militare che ne ha la competenza e dalla quale il militare dipende all'atto della decisione stessa.
6. Anche ai soli fini disciplinari, ciascuna Forza armata o Corpo armato, in relazione alle esigenze funzionali, stabilisce le unità organizzative aventi il rango di reparto o di distaccamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1396