Libro QUARTOTitolo VIIICapo IVSez. III

Art. 1396

Autorità militari competenti

In vigore dal 9 ott 2010
1. La consegna di rigore può essere inflitta esclusivamente dal comandante del corpo o dell'ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio. 2. La consegna può essere inflitta dal comandante di corpo e dal comandante di reparto. 3. Il rimprovero può essere inflitto, oltre che dalle autorità militari di cui al comma 2, anche da: a) l'ufficiale comandante di distaccamento; b) il sottufficiale comandante di distaccamento, avente le attribuzioni di comandante di reparto. 4. Le punizioni agli ufficiali generali e ammiragli, ai colonnelli, ai capitani di vascello, ai comandanti di corpo e agli ufficiali che non dipendono da un comando di corpo sono inflitte dal superiore militare diretto o da altra autorità militare indicata di volta in volta da ciascuna Forza armata o Corpo armato. 5. I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o ente dipendono disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente. Ogni decisione in materia disciplinare è devoluta all'autorità militare che ne ha la competenza e dalla quale il militare dipende all'atto della decisione stessa. 6. Anche ai soli fini disciplinari, ciascuna Forza armata o Corpo armato, in relazione alle esigenze funzionali, stabilisce le unità organizzative aventi il rango di reparto o di distaccamento.
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