Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo IV›Sez. III
Art. 1401
Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale
In vigore dal 9 ott 2010
1. In caso di necessità e urgenza, il comandante di corpo, se rileva una mancanza tale da comportare la consegna o la consegna di rigore, o se ne viene edotto, può disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare.
2. Il superiore che adotta il provvedimento provvisorio deve informare senza ritardo l'autorità competente a irrogare la sanzione, affinché essa provveda alla conferma o meno del provvedimento, in attesa di procedere ai sensi degli .
3. La durata del provvedimento provvisorio va compresa nel computo della sanzione definitiva.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1401