Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. I
Art. 1406
Militari stranieri
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere concesse, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra.
2. Agli anzidetti militari non è corrisposta la pensione straordinaria di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1406