Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. I
Art. 1408
Cessazione dall'Ordine
In vigore dal 26 feb 2014
1. Il militare appartenente all'Ordine Militare d'Italia cessa di far parte dell'Ordine se è privato del suo grado militare.
2. Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare contenute nella sezione II del presente capo, sono estese, in quanto applicabili, ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia, sostituito il parere del Consiglio dell'Ordine a quello previsto dall'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1408