Libro QUARTOTitolo VIIICapo VSez. II

Art. 1412

Concessione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere e all'onore, hanno affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche. 2. La concessione di dette decorazioni ha luogo solo se l'atto compiuto è tale da poter costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato.
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